Lunedì 16 ottobre 2017 il Consiglio comunale ha approvato il seguente ordine del giorno, presentato dalla consigliera Isabella Angiuli e firmato dai consiglieri R. Fattori, M. Campaniello, V. Zanetti per invitare il Sindaco e la Giunta a prendere misures a favore della bigenitorialità.

Tramite link è disponibile il relativo comunicato stampa.

Il Consiglio Comunale di Bologna

VISTA

la convenzione sui diritti per l’infanzia (Convention on the raids of the child) approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20-11-1989, la quale stabilisce all’art. 9:

“Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le Autorità compententi non decidano, salva la possibilità di presentare ricorsi contro tale decisione all’Autorità Giudiziaria, in conformità alle leggi ed alle procedure applicabili, che tale separazione risulti necessaria nell’interesse superiore del fanciullo.
Una decisione in tal senso può risultare necessaria in casi particolari quali quelli in cui si verifichino episodi di mal trattamento o di negligenza da parte di genitori nei confronti del fanciullo o qualora, i genitori vivono separati, sia necessario fissare il luogo e la residenza del fanciullo.
In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo 1, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare al dibattimento e di esporre le loro ragioni.

Gli stati parti debbano rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all’interesse superiore del fanciullo.

Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato parte, quali la detenzione, la reclusione, l’esilio, la deportazione o la morte (inclusa la morte per qualsiasi causa sopravvenuta nel corso della detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, tale stato parte, su richiesta, fornirà ai genitori, al fanciullo o, all’occorrenza, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri della famiglia, a meno che la divulgazione di queste informazioni non ne risulti pregiudizievole al benessere del fanciullo.
Gli stati parti devono accertarsi inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti di per se nessuna conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.”

TENUTO CONTO

che tali principi sono stati recepiti dall’ordinamento giuridico del nostro paese, con legge di rettifica 76/1991;

RICHIAMATA

la legge n.54/2006 che:

sancisce il diritto del bambino e del suo preminente interesse;
introduce il principio della bigenitorialità come il diritto soggettivo del bambino affinchè entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
elimina l’assimetria tra genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
prevede che con l’affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie responsabilità esercitando entrambi la potestà sui figli;
prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli, relativi all’istruzione, all’educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.

VISTO

l’art.337 ter del Codice Civile il quale recita “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriali” ;

VALUTATO

che il diritto dei figli a fruire del rapporto educativo ed affettivo di entrambi i genitori, con i quali intrattenere rapporti equilibrati e continuativi e dai quali essere accudito nella sua quotidianità, si configura – per effetto dei sopra ricordati principi della Costituzione e le prescrizioni del codice civile – come soggettiVo, permanente e indispensabile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore;

PRESO ATTO

che la legge 54/2006 sull’affido condiviso rimane tuttora decisamente carente sul piano dell’attuazione come emerge da un recente osservatorio dei dati ISTAT e dalle Valutazione contenute nella Circolare del Miur n. 5336/2015

CONSIDERATO

che il Comune di Bologna, attraverso una serie di servizi e attività presenti sul territorio quali la consulenza alla coppia, la consulenza genitoriale e la mediazione familiare opera affinché il principio di bigenitorialità sia elemento fondante nelle pratiche di sostegno alla famiglia anche nei suoi momenti di maggiore criticità;

VISTO

che l’Amministrazione Comunale promuove diverse tematiche di interesse sociale;
che il sostegno al principio della bigenitorialità è meritevole di sfociare in iniziative concrete dal parte del Comune;

TENUTO CONTO

la creazione e l’aggiornamento del registro consentirà a chiunque lavori con i minori nell’esercizio delle professioni socio-sanitarie e delle professioni scolastiche (prestazioni sanitarie, consenso medico-pediatrico, firma pagella, iscrizione scolastica, gestione eventi religiosi, centri estivi) ad inviare ad ambedue i genitori copie delle suddette comunicazioni;

quindi sulla base delle considerazioni di cui sopra, che con l’istituzione del Registro comunale della bigenitorialità, l’Amministrazione Comunale intende recepire e fare propri i principi già parte di normative internazionali e nazionali, sottolineando in modo particolare che ai doveri dei genitori di educare e prendersi cura della prole in egual misura, vada riconosciuto e agevolato il più possibile il diritto di entrambi di partecipare e conoscere di tutte le vicende che interessino la vita e l’educazione dei figli;

CONSIDERATO

altresì che con la disponibilità di tale Registro, entrambi i genitori del minore avranno la possibilità di registrare la propria diversa domiciliazione legandola al nominativo del proprio figlio, in modo che le diverse istituzioni che si occupano del minore possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi della comunicazione che lo riguardano;

che il registro sarà disciplinato da apposito regolamento e costituirà un segnale di attenzione e di civiltà nei confronti delle persone e delle famiglie ma soprattutto dei bambini e delle bambine, prevenire il risentimento ridurre la conflittualità, eliminando squilibri legati all’essere o meno genitore co-residente;

VISTI:

l’art. 30 della Costituzione;
l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, diritti del minore;
gli artt. 1,4,7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d’Europa 1.9.2005, “Serie Trattati Europei n. 192”;

RITENUTO

opportuno, per quanto sopra esposto, impegnare l’Amministrazione Comunale a che istituisca il “Registro della Bigenitorialità”, che verrà disciplinato con altro atto a cura della Ripartizione Servizi Demografici

IMPEGNA Il Sindaco e la Giunta

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate ad;

1) istituire, come già proposto in altre città italiane, un registro per la bigenitorialità, nel quale anche solo uno dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi i genitori ed al quale gli enti e le istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà univoca ai sensi dell’articolo 45 del Codice Civile.

2) adottare apposito regolamento della bigenitorialità, che disciplini l’utilizzo e la tenuta del sopra citato registro possibilmente affiancato da un protocollo di intesa con gli enti e le istituzioni che a qualsiasi titolo incide sulla vita del minore.

F.to: I. Angiuli, R. Fattori, M. Campaniello, V. Zanetti.