Lunedì 20 marzo marzo 2023 la consigliera comunale PD Mery De Martino é intervenuta ad inizio seduta in Consiglio comunale sul tema dell’ideologia del governo che discrimina bambine e bambini, presentando inoltre un ordine del giorno sul certificato europeo di filiazione e su una nuova legge nazionale sulla filiazione, approvato dal Consiglio comunale nella stessa seduta.
L’ordine del giorno sostiene l’approvazione del regolamento europeo per la creazione di un certificato europeo di filiazione e per dare seguito alle sentenze 32 e 33 della Corte Costituzionale con una legge nazionale sulla filiazione.
L’ordine del giorno è stato inoltre firmato dalle consigliere e dai consiglieri comunali PD Michele Campaniello, Mattia Santori, Giorgia De Giacomi, Maurizio Gaigher, Giulia Bernagozzi, Antonella Di Pietro, Rita Monticelli, Roberto Iovine nonché le consigliere ed i consiglieri comunali Larghetti, Begaj, Marcasciano, Negash, Tarsitano e Marco Piazza.
Qui è disponibile il video della presentazione dell’intervento in aula e la seguente discussione in aula.
Di seguito il testo dell’ordine del giorno approvato.
ORDINE DEL GIORNO PER SOSTENERE L’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA CREAZIONE DI UN CERTIFICATO EUROPEO DI FILIAZIONE E PER DARE SEGUITO ALLE SENTENZE 32 E 33 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
PREMESSO CHE:
– La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza stabilisce che gli Stati parte devono garantire la tutela del minore da ogni forma di discriminazione o sanzione motivate dalla condizione sociale o dalle attività dei suoi genitori (articolo 2); che, in tutte le decisioni relative ai minori di competenza dei giudici o degli organi legislativi, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente (articolo 3);
e che il minore ha il diritto a preservare la propria identità e a essere allevato dai suoi genitori (articoli 7 e 8);
– la Convenzione europea dei diritti dell’uomo stabilisce il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare;
– la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce, nell’applicazione e nell’attuazione del diritto dell’Unione, la tutela dei diritti fondamentali dei minori e delle loro famiglie. Essi comprendono il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla non discriminazione (articolo 21) e il diritto dei minori a intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori se ciò è conforme al loro interesse superiore (articolo 24);
– il diritto dell’Unione impone già agli Stati membri di riconoscere la filiazione di un minore accertata in un altro Stato membro ai fini dei diritti conferitegli dal diritto dell’UE, in particolare quelli ai sensi della normativa dell’UE in materia di libera circolazione, compresa la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, il che implica il diritto alla parità di trattamento e il divieto di imporre ostacoli in materie quali il riconoscimento del cognome. Tuttavia, il diritto dell’Unione non impone ancora agli Stati membri di riconoscere la filiazione accertata in un altro Stato membro per altre finalità. Il mancato riconoscimento può avere notevoli conseguenze negative per i minori perché impedisce loro di esercitare i diritti fondamentali in situazioni transfrontaliere e può comportare la negazione dei diritti derivanti dalla filiazione ai sensi del diritto nazionale. I minori possono quindi perdere i loro diritti di successione o agli alimenti in un altro Stato membro oppure il loro diritto a far sì che uno dei genitori agisca in qualità di rappresentante legale in un altro Stato membro per questioni quali le cure mediche o la scuola.
PREMESSO INOLTRE CHE:
– L’articolo 81 del TFUE, relativo alla cooperazione giudiziaria civile, consente al Consiglio europeo di adottare misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, deliberando all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo;
– nel discorso sullo stato dell’Unione del 2020, la Presidente della Commissione von der Leyen ha dichiarato che “chi è genitore in un paese, è genitore in tutti i paesi”. Con questa frase la presidente si riferiva alla necessità di garantire che la filiazione accertata in uno Stato membro sia riconosciuta in tutti gli altri Stati membri a tutti gli effetti;
– l’iniziativa è stata inserita nella strategia dell’UE sui diritti dei minori del 2021 come azione chiave a sostegno dell’uguaglianza e dei diritti dei minori e anche nella strategia dell’UE per l’uguaglianza LGBTQIA+ del 2020. Nella risoluzione del 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia il Parlamento europeo ha accolto con favore l’iniziativa della Commissione;
– i cittadini dell’UE possono vivere e lavorare in diversi paesi dell’Unione: viaggiano, si spostano per motivi di lavoro, acquistano case, creano famiglie. Attualmente gli Stati membri hanno legislazioni diverse in materia di riconoscimento della filiazione, cosicché in una situazione transfrontaliera una famiglia potrebbe perdere i diritti derivanti dalla filiazione. Il mancato riconoscimento della filiazione mette a rischio i diritti fondamentali dei figli, compreso il loro diritto all’identità, alla non discriminazione e alla vita privata e familiare.
CONSIDERATO CHE:
– In molti casi per ottenere il riconoscimento bisogna attraversare lunghe e costose controversie legali, fino alla conclusione delle quali il genitore non biologico è per lo stato formalmente un estraneo rispetto alv bambino o alla bambina. Sono discriminazioni che colpiscono prima di tutto gli stessi figli, a cui viene negato il rapporto giuridico con uno dei due genitori;
– tali azioni legali, inoltre, comportano tempi, costi e oneri sia per le famiglie che per i sistemi giudiziari degli Stati membri e hanno risultati incerti. Le famiglie possono, quindi, essere dissuase dall’esercitare il loro diritto alla libera circolazione nel timore che la filiazione dei loro figli non sia riconosciuta a tutti gli effetti in un altro Stato membro;
– si stima che attualmente due milioni di minori si trovino di fronte a una situazione in cui la filiazione accertata in uno Stato membro non è riconosciuta a tutti gli effetti in un altro Stato membro.
– le denunce dei cittadini, le petizioni al Parlamento europeo e i procedimenti giudiziari mostrano i problemi incontrati dalle famiglie nel far riconoscere la filiazione dei loro figli in situazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione, anche quando si trasferiscono in un altro Stato membro o rientrano nel loro Stato membro di origine e chiedono il riconoscimento della filiazione a tutti gli effetti.
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
– Il regolamento proposto non inserisce nessuna novità giuridica all’interno della normativa europea, ma sistematizza alcuni principi che sono già previsti dal diritto comunitario: il principio della libera circolazione, quello all’identità personale, quello alla vita familiare;
– il certificato europeo si limita a garantire a bambini e bambine di tutti gli stati membri che i diritti familiari acquisiti nel loro paese possano essere riconosciuti in caso di trasferimento in un altro paese UE;
– la proposta non interferisce, quindi, con il diritto nazionale sostanziale in materia di definizione di famiglia;
lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di riconoscimento di matrimoni contratti all’estero o unioni registrate all’estero; le norme in materia di competenza giurisdizionale e di legge applicabile si applicano solo all’accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere; impone agli Stati membri di riconoscere la filiazione solo se accertata in uno Stato membro e non in uno Stato terzo.
PRESO ATTO CHE:
– La risoluzione della Commissione politiche europee del Senato ha bocciato preventivamente la proposta di regolamento della Commissione europea sul certificato europeo di filiazione. Questo lascia presagire che la posizione del governo italiano in seno al Consiglio europeo sarà quella di bocciare la proposta, al pari di paesi conservatori come quelli di Polonia e Ungheria, impedendo così la necessaria unanimità richiesta per l’approvazione del testo;
– questo voto in commissione è arrivato negli stessi giorni in cui il governo ha adottato un’ulteriore misura restrittiva sulle famiglie non tradizionali. Sulla base di una sentenza della Corte di Cassazione che escludeva l’automatica trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, il ministero dell’Interno ha inviato una circolare a tutte le prefetture chiedendo che i sindaci interrompano la trascrizione di certificati esteri;
– ciò ha indotto il sindaco di Milano a dichiarare che smetterà di registrare i genitori non biologici negli atti di nascita di bambini e bambine con due padri o con due madri, rendendo ancora più urgente e necessaria una nuova legge nel nostro paese come chiesto, ormai due anni fa, dalla Corte Costituzionale che con le sentenze 32 e 33 che ammonivano il Parlamento ad intervenire con la massima urgenza per colmare il vuoto di tutele verso bambine e bambini nati da coppie dello stesso sesso.
RICORDATO INOLTRE CHE
– Durante l’audizione presso la Commissione politiche dell’Unione europea del Senato dello scorso 7 marzo, la garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, ha dichiarato: “Viviamo in un’epoca nella quale è aumentata la circolazione dei cittadini europei all’interno dell’Europa. Assieme ad essa deve essere garantita la circolazione dei diritti dei minorenni, in particolare quelli ad avere una famiglia, un’identità e a non essere discriminati per le condizioni dei genitori o per la loro nascita. Come Autorità italiana sono tenuta a occuparmi dei bambini presenti a qualsiasi titolo sul territorio italiano a prescindere dal resto. È in questa ottica che mi sono posta la domanda se il regolamento e le conseguenze pratiche della sua applicazione in Italia siano compatibili con i diritti dell’infanzia. La proposta di Regolamento europeo non si occupa di diritto di famiglia interno, che resta di esclusiva competenza dello Stato italiano. Si preoccupa, invece, di chiarire gli aspetti relativi a quali norme applicare per l’accertamento e il riconoscimento della filiazione sul piano transnazionale. E questo, a mio giudizio, lo fa nel pieno rispetto della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in particolare del principio che a prevalere debba essere l’interesse del minore. Questo certificato non agevola, come qualcuno teme, il ricorso alla pratica della maternità surrogata”.
TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO, IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA
CHIEDE AL GOVERNO E AI PARLAMENTARI DEL TERRITORIO:
– Di sostenere in tutte le sedi l’approvazione del Regolamento europeo per la creazione di un certificato europeo di filiazione al fine di impedire che la libertà di circolazione tra paesi UE venga nei fatti impedita a causa di una inaccettabile discriminazione tra famiglie e tra bambine e i bambini europei;
– di mettere all’ordine del giorno la proposta di una nuova legge nazionale sulla filiazione che sia al passo con le trasformazioni della società, come chiesto anche dai sindaci Lepore e Sala.
INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA A:
– continuare a farsi promotori di entrambe queste richieste presso Governo e Parlamento italiani;
– organizzare e/o supportare tutti gli eventi pubblici cittadini atti a spiegare alla cittadinanza la proposta di Regolamento Europeo per la creazione di un certificato europeo di filiazione e cosa comporterebbe un voto contrario dell’Italia in seno al Consiglio europeo;
– organizzare e/o supportare tutti gli eventi pubblici cittadini atti a spiegare alla cittadinanza le implicazioni reali e concrete che la circolare del Ministero dell’Interno causerà in merito all’impossibilità di trascrizione immediata dei certificati esteri e che cosa questo significhi in assenza di una legge nazionale.
f.to: M. De Martino, M. Campaniello, M. Santori, G. De Giacomi, M. Gaigher, G.Bernagozzi, A. Di Pietro, R.Monticelli, R. Iovine, S. Larghetti, D. Begaj, P. Marcasciano, I. Negash, G. Tarsitano, M. Piazza.