Lunedì 27 marzo 2023 il Consiglio comunale di Bologna ha approvato un ordine del giorno, firmato tra l’altro, dalle consigliere e dai consiglieri comunali PD Michele Campaniello, Mery De Martino Mery, Maurizio Gaigher e Antonella Di Pietro, riguarda la sospensione di ogni decisione sull’autonomia differenziata per le regioni a statuto ordinario.
E’ possibile accedere qui al video della presentazione e della discussione in aula.
Di seguito il testo dell’ordine del giorno.
ORDINE DEL GIORNO TESO AD INVITARE IL SINDACO E LA GIUNTA A RICHIEDERE AL GOVERNO DI SOSPENDERE OGNI DECISIONE IN ORDINE A FORME DI AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
Premesso che:
– Il 2 febbraio 2023 il CDM ha approvato lo Schema di Disegno di Legge “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario” che prevede la facoltà per le Regioni a statuto ordinario di chiedere “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” (c. 3 art. 116 Cost.) con l’attribuzione, alle Regioni che ne fanno richiesta, di competenze ulteriori alle 20 materie a legislazione concorrente Stato/Regioni elencate al terzo comma dell’articolo 117 e alle 3 materie di esclusiva potestà statale elencate al secondo comma, tra le quali norme generali sull’istruzione e tutela dell ‘ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
– Il 29 dicembre 2022 è stata approvata la legge n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l ‘anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dal l gennaio 2023, che nei commi da 791 a 801 disciplina la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) “concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”, determinazione a cui è subordinata l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Rilevato che:
– Secondo lo Schema di Disegno di Legge, nel processo di approvazione delle intese fra Stato e Regione il Parlamento è completamente esautorato, sia durante l’elaborazione dello schema dell’intesa- è previsto un “atto di indirizzo”- sia nell’approvazione di un testo che non può essere emendato. Il procedimento infatti inizia con “un atto di iniziativa deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali”
trasmesso al Governo, che dopo la “valutazione dei Ministri competenti per materia” “avvia il negoziato con la Regione” giungendo a uno “schema di intesa preliminare” poi “approvato dal Consiglio dei Ministri”. Lo schema “è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata” ”per ‘espressione del parere” e quindi “alle Camere” ”per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo”; quindi “Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutati i pareri della Conferenza” e “gli atti di indirizzo” “predispone lo schema di intesa definitivo” che dopo l’approvazione della Regione interessata “è deliberato dal Consiglio dei ministri” che “delibera un disegno di legge di approvazione dell’intesa”. L’intesa efinitiva è “immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale ” e il disegno di legge “immediatamente trasmesso alle Camere per l approvazione”.
– Il Parlamento è esautorato anche nella Determinazione dei LEP, che dovrebbero garantire su tutto il territorio i diritti civili e sociali – livelli “essenziali” e non “omogenei” dato che saranno definiti “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri” attraverso il procedimento introdotto dai commi della legge di bilancio n. 197/2022, che prevedono l’istituzione di una “Cabina di regia” “presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri a cui partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell’economia e delle finanze, i Ministri competenti” per le rispettive materie, insieme al ”presidente della Conferenza elle regioni e delle province autonome, il presidente dell’Unione delle province d’Italia e il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, o loro delegati”. Tale cabina di regia ha il compito di “individuare le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP”, “sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard” e “predisporre uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard”. Qualora le attività della Cabina di regia non si
concludano nei termini stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nominano un Commissario.
– Anche in questo caso, dopo un passaggio alla Conferenza Unificata, il Parlamento sarà chiamato a una mera “espressione del parere”, poi rimesso alla valutazione del Presidente del Consiglio dei Ministri prima dell’approvazione definitiva del decreto in CDM. Quindi senza nemmeno un coinvolgimento delle istituzioni comunali e senza la preventiva informazione e l’indispensabile dibattito pubblico che un tema con ricadute così profonde sull’assetto istituzionale e sulla vita dei cittadini richiederebbe.
– Il Parlamento è escluso anche per quanto riguarda la determinazione “delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l ‘esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” , che è affidata a una “Commissione paritetica Stato-Regione disciplinata dall ‘Intesa” di cui fanno parte “un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e i corrispondenti rappresentanti regionali”. La stessa Intesa “individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale”, seppure “nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 119, quarto comma, della Costituzione”, che regola le risorse che “consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”.
– Il DDL “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario” prevede che “il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi” da quelli subordinati alla definizione dei LEP, “con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie”, possa “essere effettuato, secondo le modalità, e le procedure e i tempi indicati nelle singole intese … nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente”, “dalla data della entrata in vigore della legge”. Quindi materie come “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” e molte altre
che non sono collegate a diritti dei cittadini a “prestazioni” potrebbero diventare di esclusiva competenza delle Regioni richiedenti in tempi assai più rapidi.
Ritenuto che:
– L’autonomia differenziata così regolata porterebbe ad accentuare le già gravi disuguaglianze territoriali, tanto da compromettere l’unità della Repubblica che, come prevede l’ Art.5 della Costituzione, deve restare una e indivisibile.
– I LEP debbano essere determinati da organi che hanno responsabilità politica verso i/le cittadini/e, quali sono gli organi di rappresentanza politica, nonché da rappresentanze dei Comuni e dei cittadini/e, come peraltro previsto dalla stessa Riforma del Titolo V, art. 117, c.2.
– L’autonomia differenziata produrrebbe effetti irreversibili sull’assetto nazionale: infatti, nonostante lo Schema di Disegno di Legge “Disposizioni per l ‘attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario” indichi una durata dell’intesa “non superiore a dieci anni” e specifichi che può essere modificata “su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, con le medesime modalità” previste per la sua approvazione, e che l’intesa stessa può “prevedere i casi e le modalità in cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia” da approvare con legge, è evidente che una volta suddivise le risorse, il personale, le sedi e tutti gli aspetti amministrativi collegati alla materia attribuita alla potestà regionale il percorso inverso risulterebbe assai difficoltoso, se non impossibile.
Tanto premesso e considerato, il Consiglio Comunale di Bologna invita il Sindaco e la Giunta:
– A richiedere al Governo di sospendere ogni decisione in ordine a forme di autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario e a riaffermare che, come sancito dall’ Art.5 della Costituzione, la Repubblica è una e indivisibile.
– A richiedere alla Regione Emilia Romagna di non avanzare richieste di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” ai sensi del comma 3 dell’Art 116 della Costituzione.
– A promuovere in tutte le sedi istituzionali, compreso il sito del Comune di Bologna, l’informazione ai cittadini sulle previsioni e sulle conseguenze della riforma del Titolo V della Costituzione, dei commi 791-805 della Legge di Bilancio 2023 e dei contenuti dello Schema di Disegno di legge Disposizioni per l ‘attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario.
– A inoltrare con urgenza in ogni forma e ad ogni livello istituzionale parlamentare, governativo, regionale – il contenuto della presente mozione quale espressione di volontà della rappresentanza della propria comunità.
F.to. D. Begaj, S. Larghetti, P. Marcasciano, Michele Campaniello, Mery De Martino , S. Negash, G.Tarsitano, Maurizio Gaigher e Antonella Di Pietro.